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I CARE 5 PER MILLE LEGGE DEL 24 12 2007 N 244



Legge del 24/12/2007 n. 244
(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2007)
Articolo 3
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al
cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e'
destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;