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La figura del Difensore civico è stata istituita per la prima volta nell'ordinamento italiano a livello delle Regioni e delle Province autonome.
I primi esempi si sono avuti in Toscana (1974) ed in Liguria.
Tale istituzione, infatti, pur non essendo formalmente ed espressamente prevista nella Costituzione italiana, è stata disciplinata - nelle singole Regioni - da leggi regionali che hanno derivato la loro legittimazione a tale previsione da disposizioni statutarie ovvero direttamente dalla norma di cui all'art. 117 della Costituzione.

In ogni caso, sin dall'origine, la Difesa civica è stata delineata come un rimedio informale nei casi di disfunzioni ed abusi che si verifichino nell'azione amministrativa.
La previsione di questa istituzione a livello regionale ha avuto maggiore diffusione nel corso degli anni '80 con l'emanazione di numerose leggi regionali.

Un'ulteriore spinta alla diffusione dell'istituto del Difensore civico è avvenuta con la Legge statale n. 142/1990 (il cui testo è poi confluito nel D. Lgs. N. 267/2000) legge che, all'art. 8, ha introdotto la possibilità per gli Enti locali (Comuni, Province, Comunità montane …) di nominare un proprio Difensore civico.

Successivamente l'istituzione regionale del Difensore civico ha assunto ulteriore importanza con la L. n. 127/1997 che ha attribuito ai Difensori civici delle Regioni il potere di esercitare le proprie funzioni anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato; competenza questa che viene loro riconosciuta fino a che non venga istituito il Difensore civico nazionale e con esclusione, in ogni caso, di alcuni settori quali quello della difesa, della pubblica sicurezza, della giustizia.

La ragione ispiratrice di tale istituzione rimane quella di offrire una forma di tutela a favore di qualsiasi soggetto interessato dall'azione della P. A.; tutela questa che si presenta come alternativa ai rimedi rappresentati dai ricorsi amministrativi e dai ricorsi giurisdizionali, in ogni caso finalizzata a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione della P. A. (art. 97 Cost.) con modalità di intervento che possono variare a secondo della situazione.